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Contributo d’accesso Venezia: saranno 29 le giornate con “bollino”

Presentate le norme che regoleranno il contributo d'accesso alla città. Si parte il 25 aprile e fino a luglio ci sono 29 giornate da evitare se non si vuole pagare 5 euro a persona, ma la ressa potrebbe ancora esserci ancora dato che non è stato introdotto il numero chiuso

E’ stato presentato questa mattina a Ca’ Farsetti dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, con la presenza degli assessori al Bilancio Michele Zuin e al Turismo, Simone Venturini, il calendario 2024 relativo alla disciplina del contributo d’accesso.

Contributo d’accesso

Si tratterà complessivamente di 29 giornate. Si inizierà con un blocco unico dal 25 aprile al 5 maggio, per poi proseguire nei sabato e domenica di maggio (11 e 12, 18 e 19, 25 e 26), giugno (8 e 9, 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30) e luglio (6 e 7, 13 e 14). Il contributo sarà dovuto per chi entrerà nella Città antica dalle ore 8:30 alle ore 16.

Il provvedimento, che prende origine dalla legge di Bilancio del 2019, poi aggiornata nel 2021, ha l’obiettivo di definire un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici e di disincentivare il turismo giornaliero a Venezia in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della Città.

Contributo

L’importo per il 2024 sarà di 5,00 euro giornalieri e non sono previste riduzioni. Non vi sarà neppure l’individuazione di una soglia di presenze oltre la quale applicare una maggiorazione del contributo di accesso. Il contributo sarà applicato solo alla Città antica e non alle isole minori tra cui il Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco), Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, S. Andrea, la Certosa, San Servolo, S. Clemente, Poveglia.

Riscossione

Il “cuore del sistema” sarà la piattaforma multicanale e multilingua, realizzata da Venis Spa. La riscossione avverrà direttamente dal Comune di Venezia, soprattutto attraverso una web-app raggiungibile all’indirizzo https://cda.ve.it accedendo alla quale si potrà ottenere il titolo (QR Code) da esibire in caso di controlli. Il titolo attesta il pagamento del contributo o la condizione di esclusione/esenzione e andrà sempre conservato con sé.

Chi dovrà pagare il contributo d’accesso

Nello specifico si è stabilito che il Contributo di accesso dovrà essere corrisposto da ogni persona fisica, di età superiore ai 14 anni, che acceda alla Città antica del Comune di Venezia, salvo che non rientri nelle categorie di esclusioni ed esenzioni. In linea generale, il contributo sarà richiesto ai visitatori giornalieri che non soggiornano in strutture poste nel Comune di Venezia.

Chi sarà escluso dal pagamento

A norma di Legge, non dovranno pagare il Contributo di accesso i residenti nel Comune di Venezia, i lavoratori (dipendenti o autonomi), anche pendolari, gli studenti di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede in Città antica o nelle Isole minori, i soggetti e i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l’IMU nel Comune di Venezia.

Chi sarà esentato dal pagamento

Sono esentati dal pagamento del Contributo di accesso, ma dovranno essere registrati sul portale https://cda.ve.it tutti coloro che soggiornano in strutture ricettive situate all’interno del territorio comunale (turisti pernottanti), i residenti nella Regione Veneto, i bambini fino ai 14 anni di età, chi ha necessità di cure, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell’ordine in servizio, il coniuge, il convivente, i parenti o affini fino al 3° grado di residenti nelle aree in cui vale il Contributo di accesso, ed una serie ulteriore di esenzioni previste nel Regolamento.

Sanzioni

L’Amministrazione comunale può utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione ed in particolare effettuare verifiche, ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato nei principali punti di accesso della Città. La sanzione amministrativa è da 50 euro a 300 euro (+10 euro del contributo di accesso), con possibilità di denuncia ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia a chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal Regolamento.

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