Venezia: via libera al nuovo regolamento di polizia e Sicurezza urbana

Venezia, via libera della Giunta al nuovo Regolamento di polizia e Sicurezza urbana. Introdotto il Daspo a tutela del decoro e della sicurezza della città

La Giunta comunale, riunitasi giovedì 12 luglio a Ca’ Farsetti, ha dato il via libera alla bozza del “Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana” che ora verrà sottoposto alla discussione e al voto del Consiglio Comunale.

Il testo è composto da 5 titoli, 13 capi e 84 articoli che affrontano complessivamente le tematiche che vanno dall’occupazione di suolo pubblico alla pulizia e al decoro nei centri abitati, passando per la tutela dell’incolumità e della fruibilità urbana e la sicurezza.

Particolarmente importante è stato il recepimento all’interno del nuovo Regolamento del cosiddetto Decreto Minniti. Nello specifico si procederà nel seguente modo:

Vengono inoltre stabilite le “Aree di particolare tutela” nelle quali rientra la sanzione amministrativa qui sopra spiegata. Queste riguardano tutto il perimetro ricompreso nel sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” e tutte le aree in un raggio di 200 metri da

Tra le nuove disposizioni contenute nel regolamento si evidenziano:

Loghi e simboli del Comune

Si blocca l’utilizzo di loghi e simboli del Comune di Venezia che non siano stati autorizzati dalla Giunta Comunale. In questo caso è prevista non solo la sanzione amministrativa, ma anche l’immediato ripristino dei luoghi.

Aree in concessione

I titolari o i gestori di negozi, pubblici esercizi, laboratori e simili aventi in concessione suolo pubblico nonché coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo sono tenuti a mantenere costantemente pulite le aree in concessione in modo che eventuali rifiuti al suolo per effetto di fattori meteorologici (vento, pioggia, ect.) non sporchino le aree limitrofe non concessionate. In ogni caso, almeno una volta al giorno, al termine dello svolgimento dell’attività sul suolo pubblico devono provvedere all’integrale pulizia delle aree concessionate.

Pene previste possono arrivare alla revoca della concessione in caso di reiterazione per più di 5 volte in un triennio.

Viene inoltre vietato ampliare la superficie di somministrazione mettendo a disposizione della clientela imbarcazioni o galleggianti di qualsiasi tipo.

Obblighi per titolari di attività commerciale, artigianali o di pubblico esercizio

Vengono introdotti i seguenti obblighi:

Il sistema di sanzioni può arrivare alla chiusura degli esercizi fino a 15 giorni in caso di reiterazioni nel corso di un triennio.

Introduzione del “DASPO”

Al fine di tutelare il decoro dei centri abitati si procederà con il Daspo urbano per chi:

Per quanto riguarda i proventi delle multe rilevate queste saranno destinate in caso di sanzioni per stupefacenti, a finanziare politiche di prevenzione delle dipendenze.

Sempre in tema di tutela del decoro della Città il regolamento prevede la possibilità di sospendere l’attività fino a 15 giorni per i titolari di pubblici esercizi che:

Inoltre si istituisce il divieto di:

Circolazione dei carretti per il trasporto di cose

Sono state inserite nel regolamento le caratteristiche dei carretti:

É prevista inoltre una limitazione di orario di esercizio dalle 06.00 alle 20.00, salvo alcune zone a maggiore tutela, nelle quali la circolazione può avvenire solo dalle 6.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

È vietata la circolazione dei carretti di qualsiasi tipo e larghezza lungo i sottoportici delle Procuratie vecchie e nuove della piazza San Marco e del ponte della Costituzione.

È vietato lasciare incustoditi su aree pubbliche i carretti, pena la rimozione e la custodia in un deposito comunale.

Per la maggior parte delle violazioni è previsto il sequestro del mezzo finalizzato alla confisca.

Orari di apertura degli esercizi commerciali

Il Regolamento stabilisce la possibilità di limitare gli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado. Possibilità estesa anche ai plateatici.

Sicurezza anti-intrusione di aree ed edifici

I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio per la sicurezza urbana costituendo luogo di ritrovo e/o temporanea dimora di spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti, soggetti senza fissa dimora, soggetti dediti all’ubriachezza abituale, ect., hanno l’obbligo, qualora invitati formalmente per iscritto dall’Autorità Comunale, a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo dell’anti-intrusione di tali aree ed edifici, e devono ottemperarvi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prorogabili a domanda di altri 15 giorni.

In caso di rischio igienico-sanitario, qualora i proprietari non ottemperassero all’obbligo di messa in sicurezza, il Sindaco può disporre l’esecuzione coattiva dei lavori di messa in sicurezza con spese a carico del proprietario.

Sovraffollamento degli alloggi

Sono state definite le superfici minime degli alloggi. Si ritiene quindi sovraffollato un alloggio che va dai 28 ai 38 metri quadri se vissuto da 2 o più persone agli alloggi con superficie superiore ai 326 metri quadrati vissuti da 46 persone o più. In caso di violazione, si procede prima alla diffida e poi allo sgombero. In caso di reiterazione nell’ultimo biennio si procede all’apposizione dei sigilli all’unità abitativa fino a nuova verifica dell’immobile.

Acquisto, ricevimento e consumo in luogo pubblico o aperto al pubblico di sostanze stupefacenti

E’ vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico, acquistare, ricevere, consumare ed esibire per qualsiasi finalità sostanze stupefacenti. E al tempo stesso è vietato abbandonare cose utilizzate o utilizzabili per l’assunzione di sostanze stupefacenti

Edilizia residenziale pubblica

È vietato adibire unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica ad attività lavorative con attrezzature e macchinari. È vietato impedire, anche temporaneamente, l’accesso degli agenti accertatori all’interno dei locali adibiti ad attività lavorativa nonché, in presenza dell’autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, all’interno delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica.

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