Successioni ereditarie: testamento si o testamento no?

La legge prevede delle categorie di persone alle quali vengono devoluti i beni della persona che non c'è più anche senza testamento

“Pillole di Legge” è una trasmissione a cura dell’avvocato Stefano Marrone che va in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15, per spiegare ai telespettatori alcuni istituti giuridici e come esercitare i propri diritti. L’argomento della pillola di legge di oggi sono le successioni ereditarie, cioè spiegheremo cosa succede del patrimonio di una persona quando la persona stessa non c’è più e il ruolo del testamento.

I due tipi di eredità

Il nostro ordinamento prevede una bipartizione nell’ambito della successione ereditaria. C’è la successione così detta legittima e c’è quella che avviene invece per testamento. Se una persona decede senza lasciare alcun testamento o disponendo con il testamento soltanto di una parte del suo patrimonio si fa luogo a una successione legittima.

La legge prevede delle categorie di persone alle quali vengono automaticamente devoluti i beni della persona che non c’è più, che in gergo viene chiamato ancora con questa vecchia espressione latina, decuius, perchè evoca la perifrasi più completa is de cui erteditate agitur. Orbene quando quindi una persona viene a decedere e ha moglie e figli in questo caso si da luogo alla successione legittima e non c’è spazio per null’altro.

Il ruolo del testamento

Se invece la persona dispone con un testamento vi è un’apertura della successione che prevede la devoluzione del patrimonio secondo regole diverse rispetto a quelle come se il testamento non ci fosse. Tuttavia all’interno della successione ereditaria vi è una categoria di persone, i così detti legittimari, i quali hanno comunque diritto a una quota dei beni della persona deceduta. Queste persone sono il coniuge, gli ascendenti ed i figli. Nella normalità delle cose ordinarie di solito c’è un coniuge e più figli, ecco il coniuge ed i figli esclude qualsiasi ulteriore possibilità di successibili nella successione legittima.

Nella successione testamentaria invece il testatore può lasciare una quota dei suoi beni anche ad altre persone la così detta quota disponibile, ma questa quota non può certo tollerare la integralità del patrimonio, cioè io non posso diseredare la moglie o i figli a favore di terze persone, posso limitare a seconda del numero delle persone che sono successibili questa quota ma non posso totalmente escluderle.

Quindi volendo fare l’esempio di prima se io dispongo con un testamento delle mie sostanze per l’ipotesi in cui non ci sarò più e ho una moglie e due figli dovrò lasciare comunque un 1/4, un 1/4 e un 1/4, cioè il 75% dei miei beni, alle persone che ho nominato e potrò disporre con un testamento soltanto del 25% dei miei beni. Per disporne con testamento avete visto già un’altra pillola che era dedicata al testamento olografo, cioè quello direttamente scritto di pugno che si può fare senza necessariamente rivolgersi ad un notaio e del tutto gratuitamente.

GUARDA ANCHE: Stalking e molestie: la tutela della vittime. Parla l’avvocato

Exit mobile version