Cultura e Spettacolo

Redentore 2017: l’ordinanza per l’incolumità e la sicurezza pubblica

Redentore 2017: il sindaco di Venezia ha emanato un’ordinanza con misure di prevenzione per l’incolumità e la sicurezza pubblica.

In occasione della Festa del Redentore 2017, in programma sabato 15 e domenica 16 luglio, nelle aree prospicienti lo specchio acqueo del Bacino di San Marco, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha emanato un’ordinanza con misure di prevenzione per l’incolumità e la sicurezza pubblica.

L’evento del Redentore a cui partecipano ogni anno decine di migliaia di cittadini ed ospiti della città è stato oggetto anche di alcuni incontri del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica e di numerosi tavoli tecnici convocati dalla Questura.

“Anche alla luce dei recenti accadimenti di Torino dove la presenza di numerosi vetri rotti è stata la concausa del ferimento di oltre un migliaio di persone,  –  si legge nel provvedimento – si è reso necessario da un lato vietare durante la durata dell’evento e nelle ore immediatamente precedenti il trasporto e il consumo di qualsiasi bevanda in bottiglie e bicchieri di vetro in tutto il territorio della città d’acqua e dall’altro vietare anche la vendita di bevande alcoliche e super alcoliche negli esercizi commerciali della città antica per prevenire consumi smisurati di sostanze alcoliche”.

Queste nel dettaglio le misure  misure di “safety” e di “securety”  adottate:

dalle ore 19 di sabato 15 luglio alle ore 2 di domenica 16 luglio

  • nel territorio del centro storico di Venezia è vietata alle attività commerciali di qualsiasi natura, alle attività artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per asporto di sostanze alcoliche e super alcoliche di qualsiasi tipo nonché di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro;
  • nel centro storico di Venezia è vietato il trasporto senza un giustificato motivo sulla pubblica via di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o altro contenitore in vetro;
  • nelle aree in cui si vedono i fuochi artificiali( dal Molo della Zecca alla riva di Ca’ di Dio in San Marco – Castello, compresa piazzetta San Marco, dalle Zattere agli Incurabili alla Punta della Dogana in Dorsoduro, dalla Fondamenta di Sant’Eufemia a campo Nani o Barbaro alla Giudecca) nonché in tutte le aree attigue che costituiscono vie d’esodo in caso di necessità è vietata la somministrazione di bevande sul suolo pubblico in contenitori di vetro, mentre è consentita all’interno degli esercizi.

Le bottiglie e gli altri contenitori rinvenuti all’atto dell’accertamento delle violazioni saranno sequestrati e smaltiti come rifiuti.

Le violazioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

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